Esami di idoneità

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ESAMI IDONEITA’ (art.5 e art.6 della Disposizione ministeriale n°5 dell’8 febbraio 2021)
Possono sostenere gli esami di idoneità:

  1. I candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
  2. I candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Non è prevista l’ammissione agli esami di idoneità nell’ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

DOMANDE DI AMMISSIONE E CALENDARIO

L’istanza per sostenere gli esami di idoneità deve essere inoltrata attraverso apposito modulo allegato al presente articolo e reperibile sul sito istituzionale secondo il seguente percorso: Bottone “Modulistica” – Modulistica FAMIGLIE-STUDENTI – Domanda ESAMI IDONEITA’-INTEGRATIVI, corredata da ricevuta di pagamento della relativa tassa governativa.
L’istanza, opportunamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail MIIS02100L@istruzione.it entro e non oltre il 30 aprile 2026.

COMMISSIONE D’ESAME
La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.

I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

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